statuto
Lo Statuto dell’Associazione Alumni Accademia di Comunicazione
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
È costituita l’associazione denominata “Associazione Alumni Accademia di Comunicazione” (di seguito l’Associazione), con sede in Milano presso Accademia di Comunicazione Srl, via Savona 112/A (di seguito la Scuola).
L’Associazione - apolitica ed apartitica - ha durata illimitata e non ha fini di lucro. I contenuti e la struttura sono democratici, ed il funzionamento è regolato dalla legge Italiana nonché dal presente Statuto.
ART. 2 - SCOPO E FILIAZIONE
L’Associazione è figlia ideale della Scuola e ne condivide i valori e la missione. Si richiama inoltre all’esperienza dell’associazione “Il 35".
In linea con gli obiettivi e le attività della Scuola, l’Associazione si pone l’obiettivo di favorire e consolidare i rapporti tra gli alumni e di rafforzare il ruolo di questi ultimi e della Scuola all’interno della società civile.
A tal fine, l’Associazione svolge tutte le attività necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale, che comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
favorire l’incontro e lo scambio di esperienze tra gli alumni;
sviluppare il network e le relazione professionali ed extra-professionali tra gli alumni e degli alumni;
favorire il processo di crescita e diffusione della Scuola e dei suoi valori;
raccogliere fondi destinati alle borse di studio della Scuola ed altre attività di simile valore per la Scuola;
promuovere eventi ed iniziative a supporto delle attività elencate.
L’Associazione ha il diritto di utilizzare i marchi ed i loghi della Scuola su autorizzazione di quest’ultima, indicando chiaramente la denominazione Associazione Alumni.
ART. 3 - SOCI
L’Associazione è composta da Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno frequentato i corsi della Scuola e siano in regola con l’iscrizione. L’iscrizione o il rinnovo a Socio Ordinario deve essere approvata dal Consiglio.
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che - pur non avendo frequentato i corsi della Scuola - ne condividono i valori e sono desiderosi di collaborare alla vita associativa. Un Socio Sostenitore deve essere presentato da un Socio Ordinario e l’iscrizione o rinnovo essere approvata dal Consiglio.
Sono Soci Onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell’Associazione o nel settore della comunicazione e dell’insegnamento. I Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota di iscrizione annuale, se esistente.
Tutti i Soci hanno diritti e obblighi nei confronti dell’Associazione che possono variare in base alla tipologia in cui ricadono. È facoltà di ciascun Socio recedere in ogni momento dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta.
ART. 4 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio, il Presidente, il Comitato Scientifico ed il Comitato d’Onore.
ART. 5 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è formata dall’insieme di tutti i Soci, tra questi i Soci Ordinari hanno diritto di voto, mentre i Soci Sostenitori e/o Onorari non hanno diritto di voto.
L’Assemblea - presieduta da un Socio con esclusione dei membri del Consiglio - si riunisce almeno una volta l’anno con il compito di:
eleggere i membri del Consiglio;
esaminare la relazione del Consiglio ed approvare i bilanci;
stabilire l’ammontare delle quote a carico dei Soci;
ratificare l’eventuale espulsione dei Soci;
modificare lo Statuto con la maggioranza dei due/terzi. La natura democratica e senza scopo di lucro dell’Associazione, ed il rapporto di filiazione con la Scuola non sono modificabili;
decidere in merito ad iniziative federative e di partnership con altre associazioni, enti e/o istituzioni.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio o da almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto con preavviso minimo di 15 giorni. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando riunisce almeno la metà dei Soci con diritto di voto ed in regola con l’esercizio in corso, ed in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti ed in regola con l’esercizio in corso.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti. È ammessa la delega scritta a favore di un altro Socio - qualunque sia il tipo - ma quest’ultimo può rappresentare al massimo altri cinque Soci con diritto di voto.
ART. 6 - CONSIGLIO
Il Consiglio è composto da un numero variabile di membri definito in Assemblea tra un minimo di 5 ed un massimo di 9. Di questi un Consigliere è nominato dalla Scuola scelto tra i docenti, i dirigenti o le persone di fiducia della Scuola stessa. Gli altri Consiglieri sono eletti dall’Assemblea.
I Consiglieri eleggono al loro interno tra i membri eletti dall’Assemblea il Presidente ed il Vice Presidente.
Possono essere eletti nel Consiglio tutti i Soci che abbiano espresso la propria candidatura, anche se assenti dall’Assemblea, purché in regola con l’esercizio in corso. La carica di Consigliere è gratuita ed ha durata di tre anni. È rinnovabile ma i Consiglieri non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio:
decide le strategie e promuove le azioni dell’Associazione, adoperandosi al raggiungimento dell’oggetto sociale;
fissa le regole interne di funzionamento;
sottopone all’Assemblea i bilanci per l’approvazione;
accoglie le domande ed i rinnovi dei nuovi aspiranti Soci;
decide l’istituzione di uffici e sedi periferiche;
ha facoltà di nominare i membri del Comitato Scientifico e del Comitato d’Onore.
Il Consiglio si riunisce a discrezione e su convocazione del Presidente, o a richiesta della maggioranza dei Consiglieri: sono valide le delibere prese con la maggioranza relativa dei partecipanti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Su invito del Consiglio possono partecipare ai lavori anche altre persone - associate o meno - senza diritto di voto.
ART. 7 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione. È eletto dal Consiglio tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e decade con questo. Può essere rieletto con il limite dei due mandati consecutivi. In caso di dimissioni, il Consiglio provvede alla rielezione di un nuovo Presidente.
Il Consiglio elegge altresì un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, e svolge specifici incarichi attribuiti dal Presidente stesso.
ART. 8 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio anche al di fuori dell’ambito dei Soci, ed ha il compito di stimolare e rispondere al Consiglio con paperi consultivi, nonché di collaborare allo sviluppo dell’attività associativa.
I membri del Comitato Scientifico decadono con il Consiglio che li ha nominati, ma possono essere cooptati più volte senza alcun limite. Possono decadere per dimissioni o indegnità dichiarata dal Consiglio.
ART. 9 - COMITATO D’ONORE
Il Comitato d’Onore è nominato dal Consiglio tra quelle persone con un alta professionalità e/o moralità nel settore della comunicazione o formazione. I membri del Comitato d’Onore sono nominati a vita e non decadono con il Consiglio che li ha cooptati. Possono decadere per dimissioni o indegnità dichiarata dal Consiglio.
ART. 10 - SEGRETARIO TESORIERE
Il Consiglio ha facoltà di nominare un Segretario al di fuori dei suoi membri che:
coadiuva il Presidente;
provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro Soci;
provvede al disbrigo della corrispondenza e dell’amministrazione giornaliera;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi sociali.
L’incarico di Segretario può essere cumulato con quello di Tesoriere.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.
ART. 11 - FONDO SOCIALE
Il Fondo sociale è costituito dalle eventuali quote a carico dei Soci, dalle donazioni ed altri contributi dei privati, dai contributi dello Stato e di altre Istituzioni nazionali ed internazionali, delle attività di raccolta fondi, nonché da tutti gli incrementi patrimoniali che per qualsiasi titolo fossero acquisiti dall’Associazione.
Per tutta la durata dell’Associazione, i Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune. Sciogliendosi l’Associazione per qualsiasi motivo, il patrimonio dovrà essere devoluto in beneficenza.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione, saranno sottoposti alla competenza di un Collegio di tre probiviri - con esclusione di ogni altra giurisdizione quando ammesso dalla legge - da nominarsi dall’Assemblea. Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
ART. 13 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei Soci con diritto di voto.
La sede dell’Associazione potrà essere spostata all’interno della stessa regione con decisione del Consiglio Direttivo senza alcuna modifica dello Statuto.
Non sono modificabili la natura democratica dell’Associazione e la sua finalità senza scopo di lucro né il rapporto di filiazione con la Scuola.
ART. 14 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto in beneficenza tenendo in conto il settore in cui opera l’Associazione e con particolare attenzione alla costituzione di borse di studio presso la Scuola in favore di soggetti svantaggiati.
ART. 15 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice civile ed alle leggi in vigore.
